Un autovelox mobile della Polizia Stradale

Multe autovelox, Cassazione: sono nulle senza la prova della taratura periodica

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ROMA - C'è un giudice a Berlino. Questo è quanto potrebbero pensare, dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione, i tanti automobilisti con il piede pesante incappati nella tagliola dei controlli della velocità sulle strade italiane. La Suprema Corte ha stabilito infatti che se la taratura degli Autovelox non è verificata con periodicità, le multe per eccesso di velocità elevate utilizzando tali apparecchi possono essere impugnate per annullamento. Con la sentenza 9645/2016, pubblicata l'11 maggio, gli Ermellini hanno ripreso precedenti pronunciamenti, bacchettando le amministrazioni pubbliche che negli anni non si sono adeguate alle norme di legge e alle sentenze. La Seconda Sezione Civile ha chiarito che Autovelox e apparecchi similari devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e che in assenza di tali controlli le sanzioni elevate non sono valide. Le tarature devono essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi.

Nel dispositivo della sentenza (Presidente Petitti, Relatore Oricchio) si critica la "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che... finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo". Nella sentenza in oggetto, che ha accolto il ricorso di un automobilista multato, cancellandone la sanzione, da piazza Cavour sottolineano che "deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità".
 

 

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Martedì 17 Maggio 2016 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2016 19:36 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
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