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Bollo auto 2021, agevolazioni finite e ok a Cashback: tutto quello che c’è da sapere su versamenti

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Nel 2020, per limitare gli effetti della pandemia da Covid-19 erano state emanate varie disposizioni relative ad agevolazioni in materia tributaria - e quindi la riscossione del bollo auto - , come il Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27), il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n. 77), il Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L.13 ottobre 2020, n. 126) ed il DL 20 ottobre 2020, n.129. In particolare il Decreto legge n.129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattorialè aveva differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto. Successivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 3 ‘Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributarì, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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Il Decreto in oggetto ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del cd. D.L. Rilancio compresi dunque gli atti di accertamento relativi all’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011 (Superbollo) e gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, di cui al TU 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’art. 5 del D.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge n. 449/1997. Il provvedimento, inoltre, ha spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, del D.L. n.18/2020. Con la scadenza del 31 gennaio 2021 i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il mese successivo e, dunque, entro il 28 febbraio 2021. Per il 2021, però, non sono state precisate altre novità da quelle fissate per legge.

Resta dunque in vigore il fatto che il versamento di questo tributo è sempre di competenza regionale ad eccezione delle Regioni a statuto speciale Sardegna e Friuli Venezia Giulia per le quali la gestione del bollo auto è riservata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Infine nella GU Serie Generale n. 70 del 22.03.2021 è stato pubblicato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd decreto Sostegni) che, all’art. 4, ha disposto la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (cartelle esattoriali) fino al 30 aprile 2021. Attenzione però alla sanatoria decisa dal Governo. Forse è prudente attendere qualche giorno con la pubblicazione del provvedimento. Così come per quello del 2020, anche il versamento del bollo auto 2021 segue regole diverse a seconda che si tratti del primo pagamento o di un rinnovo, poiché in questo secondo caso la corresponsione dell’importo è prevista secondo un calendario prestabilito e può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Ad esempio un bollo in scadenza ad agosto 2021 dovrà essere pagato dall’1 al 30 settembre 2021; uno in scadenza a settembre 2021 dall’1 al 31 ottobre 2021; uno in scadenza al dicembre 2021 dovrà essere pagato dall’1 al 31 gennaio 2022. Resta egualmente necessario verificare attraverso il sito web della propria Regione se sono state previste variazioni nel calendario o negli importi da versare.

Una vera novità per il 2021, che riguarda al massimo due versamenti pari o al di sotto dei 150 euro in un anno, è quella legata al programma Cashback di Stato, quindi valido per tutte le targhe e Regioni. Salvo modifiche al regolamento ottiene uno sconto del 10% il pagamento del bollo auto presso esercizi commerciali fisici effettuato tramite carte di credito, carte di debito, bancomat o con specifiche App (Satispay e altre in arrivo) presso punti vendita come Sisal o Lottomatica e tramite gli sportelli postali e, naturalmente, le agenzie ACI.

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Mercoledì 24 Marzo 2021 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2021 08:37 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 di 1 commenti presenti
2021-03-24 22:14:26
Non è corretto. Si ottiene lo sconto del 10% se non si sono già raggiunti i 150 euro di cashback nel semestre.