Al timone

Nautica, ecco le nuove regole: via libera al patentino per i 16enni, ma confermata l’esenzione fino a 40 cv

di Sergio Troise
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Il recente Salone nautico di Genova ha regalato l’immagine di un settore vitale, più che mai sostenuto da un forte spirito d'innovazione e di capacità di affrontare le sfide del mercato con prodotti d’avanguardia, esempi concreti di progressi nel design, nello stile e nelle tecnologie, che coinvolgono non solo i produttori di yacht e super yacht, ma anche i tanti, tantissimi cantieri che si dedicano a imbarcazioni di dimensioni più contenute, quelle che in gergo tecnico vengono definite natanti, ovvero barche di misura non superiore a 10 metri. Insomma, la cosiddetta “piccola nautica”, quella che negli ultimi tempi, a fronte di una produzione sempre più ricca e qualificata, costituita prevalentemente da gommoni, gozzi, lancette e day cruiser, ha però subito un rallentamento.

Come intervenire per sostenerla? In Confindustria Nautica si sono posti da tempo il problema. E “lavorando ai fianchi” i governi succedutisi attraverso tre legislature, hanno ottenuto una revisione del Codice della Nautica mirata a sostenere il settore attraverso un’apertura ai giovani. E’ nato così il progetto del patentino nautico ai sedicenni, progetto ormai definitivamente approvato e inserito nel Regolamento di attuazione del Codice della nautica, così come annunciato proprio in occasione del recente Salone di Genova, alla presenza del ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e di altre autorità.

Per fare il punto sulla svolta annunciata a Genova, i vertici di Confindustria Nautica hanno organizzato una conferenza stampa, rivelatasi necessaria per chiarire molti aspetti della riforma. Cominciamo col dire che la nuova patente, tecnicamente definita di Categoria D1, si ottiene frequentando un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e con il superamento di una prova a quiz di idoneità finale. Sarà necessario dunque frequentare scuole nautiche e centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure.

Importante puntualizzare, inoltre, che la riforma non modifica il regime di esenzione dalla patente nautica per l’utilizzo di motori con potenza non superiore a 30 kW o 40,8 CV. Di conseguenza, per la conduzione senza patente nautica delle unità da diporto non superiori a 24 metri, che navigano entro 6 miglia dalla costa, con motore di potenza e cilindrata non superiore a 30 kW o 40,8 CV, è richiesto il solo possesso dei seguenti requisiti: per le barche oltre i 10 metri, aver compiuto 18 anni di età; per i natanti (fino a 10 metri di lunghezza) aver compiuto 16 anni di età; per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati, nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, aver compiuto 14 anni di età. La patente – vale la pena sottolinearlo – in questi casi non serve. Del tutto ignorata, dunque, la proposta ventilata da alcune associazioni alternative a Confindustria Nautica di rendere obbligatorio il patentino anche per le potenze fino a 40,8 cv, sull’esempio di quanto avviene per i motorini e le minicar guidate su strada da 14enni.

Le principali novità riguardano invece le potenze superiori ai succitati 40,8 cv, con l’apertura ai 16enni, che potranno conseguire il nuovo “patentino” D1 a determinate condizioni. Ovvero navigare solo di giorno, non di notte, entro 6 miglia dalla costa, ai comandi di barche fino a 10 metri. Dai 18 anni viene invece autorizzata la guida di imbarcazioni fino a 12 metri e con motorizzazione di potenza non superiore a 115 cv.

“La patente D1 si inserisce in una più ampia azione a tutela della piccola nautica” conferma Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, ricordando che nell’aggiornamento della normativa rientra anche la cosiddetta DCI (Dichiarazione di costruzione e importazione) per i natanti, una forma di tutela giuridica della proprietà che esclude l’obbligo di dover ricorrere ai costi e ai gravami dell’immatricolazione (consentendo anche di navigare in acque estere) e obbliga i porti pubblici a destinare spazi per l’ormeggio di unità fino a 6 metri.

Fin qui le informazioni e le osservazioni emerse nella conferenza stampa organizzata da Confindustria nautica per dare conto della svolta introdotta dall’entrata in vigore delle nuove norme in materia di patenti nautiche. Per gli interessati, riportiamo comunque, qui di seguito, il testo dettagliato della nuova normativa.

La patente di categoria D1 può essere conseguita dai 16 anni e consente la navigazione esclusivamente diurna entro 6 miglia di distanza dalla costa con natanti (unità fino a 10 metri) o, dai 18 anni, con imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa, se dette unità sono equipaggiate con motori di potenza non superiore a 85 Kw, pari a 115,6 CV (o di cilindrata non superiore a 1900 cc se a carburazione o a iniezione diretta a 2 tempi fuoribordo, o a 2400 cc se a carburazione o a iniezione a 4 tempi fuoribordo non sovralimentato, o a 1500 cc se a carburazione o a iniezione a 4 tempi fuoribordo sovralimentato, o a 1700 cc se a carburazione o a iniezione a 4 tempi entrobordo non sovralimentato, o a 1200 cc se a carburazione o a iniezione a 4 tempi entrobordo sovralimentato, o a 2400 cc se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato, o a 2000 cc se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure, in caso di moto d’acqua, a 1000 cc a 2 tempi o a 1700 cc se a 4 tempi non sovralimentato, o a 1200 cc se a 4 tempi sovralimentato).

La nuova patente di categoria D1 è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale, tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure.

In alternativa al corso, la patente D1 può essere conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso la Motorizzazione civile competente, a cui possono accedere i candidati che abbiano svolto le esercitazioni pratiche previste.

Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D1, al compimento del 18° anno di età possono successivamente conseguire la patente nautica di Categoria A (per imbarcazioni fino a 24 metri, nelle categorie “entro” od “oltre” le 12 miglia), sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo e una prova pratica di navigazione.

Nuova patente D2 per chi non possiede i requisiti psico-fisici. La nuova patente nautica di categoria D2 è rilasciata ai soggetti che non possiedono i requisiti psico-fisici necessari per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B e D1. Possono conseguirla, o riclassificare la patente nautica di altra categoria, coloro i quali - a seguito di accertamenti medici - sono riconosciuti compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Le patenti nautiche di categoria D2 sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

Più snella la procedura per le patenti nautiche A, B e C. Per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri la patente cat. A per imbarcazioni “entro” od “oltre” 12 miglia dalla costa rimane obbligatoria: a) per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa o sulle moto d'acqua; b) quando è installato un motore di potenza o cilindrata superiori a quelli indicati al punto 1.

Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri deve essere in possesso della patente cat. B per navi da diporto.

Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di cat. A, cat. B, cat. C (solo “comando” per soggetti affetti da alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti, per unità fino a 24 metri ove sia presente a bordo almeno un’altra persona) possono essere sostenute decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

L’importante novità è che, entro il periodo di validità della domanda, il candidato può sostenere per due volte la prova non superata, ossia quella teorica o quella pratica. Inoltre, se è risultato idoneo alla prova teorica, ma non riesce a superare le prove pratiche a disposizione, può presentare entro 30 giorni una nuova domanda di ammissione all’esame potendo così sostenere (ancora per due volte) la sola prova pratica.

Un’altra qualificante nuova norma riguarda i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che hanno facoltà di richiedere - contestualmente alla domanda di ammissione agli esami - misure personalizzate, compensative e/o dispensative per lo svolgimento delle prove.

La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta di esame per la prova teorica.

I quiz di esame sono scaricabili al seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-02/ALLEGATO%20A%20DD%2010%20DEL%2025GEN2022.pdf

Coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica cat. A, B, C, o per la sua estensione, ovvero per il “patentino” categoria D1, sono autorizzati a esercitarsi alla conduzione delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall’abilitazione richiesta, purché durante l’esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica almeno pari a quella che il candidato intende conseguire e rilasciata da almeno un triennio.

La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, accompagnata da un documento di identità del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda di esame.

Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica non modifica l’esenzione dalla patente nautica per motori fino a 40 CV, esattamente i motori con potenza non superiore a 30 kW o 40,8 CV (o di cilindrata non superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato).

Per la conduzione senza patente nautica delle unità da diporto non superiori a 24 metri, che navigano entro 6 miglia dalla costa, con motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle sopra indicate, è richiesto il solo possesso dei seguenti requisiti: per le imbarcazioni, aver compiuto 18 anni di età; per i natanti, aver compiuto 16 anni di età; per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, aver compiuto 14 anni di età (si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali).

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Venerdì 11 Ottobre 2024 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2024 15:24 | © RIPRODUZIONE RISERVATA