Targhe estere

Targhe estere, dopo la nuova stretta ecco chi e per quanto tempo può circolare in Italia

di Samuele Pifferi
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Da ieri com'è noto, cambia ancora la normativa volta a contrastare i "furbetti della targa estera". Facendo un passo indietro il fenomeno è iniziato negli anni novanta, ma era letteralente esploso con gli inasprimenti fiscali sull’auto del 2011: per evitare le tasse di iscrizione al Pra e di proprietà (il "caro" bollo auto), e l'aumento della Rc auto, le notifiche delle multe e gli indici di reddito utilizzati dal Fisco, un numero sempre crescente di residenti in Italia hanno iniziato a circolare con targa estera. Ora dal primo febbraio è vigente la cd. Legge Europea 2019-2020 (Legge n. 238/2021, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”), che fornisce una nuova regolamentazione in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, andando a incidere anche sul Codice della strada. In cui vengono in particolare ridefinite le formalità essenziali per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e fatti transitare nel territorio italiano. 

Le novità normative mantengono comunque la distinzione tra: conducenti residenti in Italia e conducenti non residenti in Italia. In sostanza per i primo il comma 1 (del nuovo articolo 93-bis) prevede che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possano circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alla vigente normativa del Codice della Strada;
il comma 2 (sempre del nuovo articolo 93-bis) specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia, ma che non coincida con l’intestatario del veicolo medesimo, debba essere custodito all’interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti in modo chiaro il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Inoltre, se l’impiego degli automezzi in questione oltrepassi la durata di 30 giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo devono essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Riguardo invece ai conducenti non residenti in Italia, L’art. 2 della Legge Europea 2019-2020 sostituisce integralmente l’art. 132 del Codice della Strada (che dopo tale modifica ha assunto la titolazione “Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia”), in materia di circolazione dei mezzi immatricolati fuori dall’Italia e guidati da non residenti. In dettaglio, il nuovo articolo 132: al comma 1, specifica che,  gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, e per i quali siano state già adempiute le formalità doganali, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle convenzioni internazionali che siano state rarificate dall’Italia; al comma 2 (del nuovo articolo 132) stabilisce che i veicoli richiamati nel comma 1 possono circolare sul territorio nazionale, qualora di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia.

In materia di responsabilità le modifiche coinvolgono anche l’articolo 196 del Codice della Strada (cd. principio di solidarietà), statuendo che delle violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 93-bis (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo disponibilità del veicolo, in base a quanto risulti dai documenti di circolazione, a meno che non provi che la conduzione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. 

Dunque la legge europea approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso ed entrata in vigore ieri introduce un articolo 93-bis, con vari correttivi. Includendo anche i rimorchi, modulando le sanzioni e allargando le esenzioni (come i mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza italiana. In sostanza c’è un mese in più per adeguarsi, ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero, perché conta chi è il proprietario. Il conducente resta rilevante quando è persona diversa dal proprietario e risiede in Italia: la legge prevede che a bordo sia presente "un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario", con titolo e durata della disponibilità del veicolo (prima era necessario solo per leasing, noleggio o comodato). In caso di circolazione con targa estera senza documento o registrazione, quest’ultima va effettuata dal conducente "immediatamente". I mezzi registrati sono soggetti al Codice italiano. Quindi si incide sul problema delle multe, che saranno notificate a chi ha disponibilità del veicolo in Italia.

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Martedì 1 Febbraio 2022 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2022 16:53 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
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