Il fatto che i Comuni diano in appalto il servizio di autovelox a ditte private non è un buon motivo per chiedere l’annullamento delle multe dei guidatori sanzionati per eccesso di velocità, questo problema semmai riguarda «la validità della costituzione del rapporto tra l’ente locale ed il privato ma non ha incidenza sull’accertamento dei presupposti di fatto dell’accertamento eseguito tramite» gli apparecchi a noleggio. Lo sottolinea la Cassazione confermando la validità di una multa emessa da un Comune sardo che paga alla ditta privata di nolo un corrispettivo di circa il 29% dei proventi delle sanzioni. Con questo verdetto - sentenza 28719 depositata oggi dalla Seconda sezione civile -, la Cassazione ha respinto il ricorso di una guidatrice della Sardegna, la signora Patrizia M., difesa dall’avvocatessa Rossella Oppo del Foro di Oristano, contro la multa accertata dal servizio di polizia urbana del Comune di Arborea (Oristano) in base a quanto rilevato nel giugno del 2008 dall’autovelox Traffiphot omologato nel 2004.
Nel reclamo alla Suprema Corte, Patrizia M. ha sostenuto che «seppure la legge n.168 del 2002 consenta il rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purchè i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell’organo di polizia stradale». Invece, la violazione - ha insistito Patrizia - «non era stata accertata dagli agenti della Polizia Municipale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni» in quanto «retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato». A suo avviso, «la corresponsione di una percentuale degli introiti» avrebbe «trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un ‘eventò, l’accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente indeterminatezza dell’oggetto». Inoltre, «la circostanza che la ditta fornitrice provvedesse anche alla taratura degli apparecchi avrebbe determinato un grave conflitto di interessi» in quanto «interessata ad attestare il regolare funzionamento degli apparecchi».
Ma gli ‘ermellinì hanno confermato la validità della multa come stabilito «correttamente», a loro giudizio, dal Tribunale di Oristano nel 2018, mentre in primo grado il Giudice di Pace di Terralba aveva annullato il verbale. Per la Cassazione, «la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, nè sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche» come prevede l’art. 208 del Codice della Strada. In proposito la Cassazione ritiene che «l’art. 208 Cds, prevedendo che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni» siano «devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati».
Tutti i dati raccolti dagli autovelox a nolo confluivano in un server, come previsto dal contratto di installazione, «al fine di essere validati dal personale della polizia locale» che poteva dunque «accedere» ai dati con «diretta e piena disponibilità» al fine di esaminarli, verificarli ed elaborarli per contestare le sanzioni. Sarebbe invece «illegittima la sola totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata», conclude il verdetto, mentre è valido l’operato condotto ‘ex post’ dalla polizia locale con l’accesso al database. Quanto alla taratura degli autovelox, il contratto era chiaro «nel ricondurre esclusivamente al Comune la piena disponibilità, la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi». Oltre alla multa, patrizia M. deve pagare anche mille euro di spese legali in favore del Comune di Arborea difeso dall’avvocato Giovanni Maria Urru.